Cosa succede se non pago la bolletta
Informazioni e indennizzi per morosità
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.2bis dell’Allegato A alla delibera ARERA ARG/gas 99/2011 e s.m.i. (“TIMG”) e dall’art. 3.4 dell’Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/com e s.m.i. (“TIMOE”) per le ipotesi di morosità reiterata, in caso di omesso o parziale pagamento della/e fattura/e relativa/e alla/e fornitura/e alla data di scadenza del pagamento indicata nella/e fattura/e stessa/e, Enerviva invierà al Cliente un sollecito di pagamento, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine ultimo (“Termine Ultimo”) indicato nel medesimo sollecito. Tale Termine Ultimo non potrà, a seconda dei casi, essere inferiore: (i) a 15 (quindici) giorni solari dall’invio della relativa raccomandata; oppure (ii) a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte di Enerviva, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata; oppure (iii) a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora Enerviva non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata.
Il Cliente, al fine di interrompere le procedure previste rispettivamente dal TIMG e dal TIMOE in caso di morosità, dovrà comunicare l’avvenuto pagamento entro il Termine Ultimo indicato nel sollecito, inviando a Enerviva una comunicazione di avvenuto pagamento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
Decorsi inutilmente 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del Termine Ultimo indicato nel sollecito di pagamento, Enerviva potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura senza dilazione né ulteriore avviso, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno subito da Enerviva. Saranno a carico del Cliente i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura nonché le spese del sollecito come definiti dall’art. 9 (Condizioni Economiche). Per i Clienti alimentati in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, il Distributore procede, in luogo dell’immediata sospensione, alla riduzione della potenza pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione di potenza, in caso di persistente morosità, Enerviva potrà procedere alla materiale sospensione della fornitura. In ogni caso il Cliente si impegna a consentire al Distributore locale l’accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura, al fine di poter disalimentare il Contatore.
A seguito del pagamento da parte del Cliente degli insoluti e della relativa comunicazione a Enerviva dell’avvenuto pagamento delle medesime somme mediante documentazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, Enerviva provvederà a richiedere al Distributore locale la riattivazione della fornitura, con le tempistiche e modalità previste dall’art. 45 della delibera ARERA 569/2019/R/gas e s.m.i. (“RQDG”) per la fornitura di gas naturale e con le modalità e tempistiche di cui all’art. 90 del delibera ARERA 646/2015/R/eel e s.m.i. (“TIQE”) per la fornitura di energia elettrica.
Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento della/e fattura/e insoluta/e, Enerviva avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento del Cliente ai sensi dell’art. 1456 c.c., potendo richiedere al Distributore competente: (i) la risoluzione Contrattuale per morosità relativa ad un Sito (PDR) disalimentabile; (ii) la rimozione del Sito (POD) moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento. In tali casi il Cliente sarà tenuto a rimborsare a Enerviva le somme eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito da Enerviva.
Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura del Contatore per sospensione della fornitura, Enerviva potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. I costi dell’intervento di interruzione e di ripristino dell’alimentazione saranno addebitati al Cliente.
Ove non sia possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura: (i) per il gas naturale è diritto di Enerviva richiedere al Distributore, previa risoluzione del relativo contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del TIMG. In tale caso il venditore sarà tenuto a trasmettere al Distributore locale, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: (a) copia della/e fattura/e non pagata/e; (b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; (c) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; (d) copia del Contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata; (e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente; a seguito della risoluzione contrattuale il Distributore locale provvede ad attivare il Servizio di Default, di cui al Titolo IV del TIVG, fino a quando non viene effettuata la disalimentazione del punto di riconsegna; (ii) per l’energia elettrica, Enerviva potrà procedere, previa risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente ai sensi dell’art. 1456 c.c., a comunicare al SII la risoluzione ai sensi del Titolo II dell’Allegato B alla deliberazione ARERA 487/2015/R/eel e s.m.i.; il SII provvederà quindi all’attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia, qualora per il/i medesimo/i Sito/i non sia pervenuta una richiesta di switching.
In deroga a quanto sopra, Enerviva potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso: (i) per cause oggettive di pericolo; oppure (ii) per appropriazione fraudolenta dell’energia elettrica e/o del gas naturale, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della/e fattura/e, la manomissione e rottura dei sigilli dei Contatori ovvero di utilizzo delle forniture in modo non conforme al Contratto.
I clienti non disalimentabili sono individuati ai sensi della regolazione vigente e per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura (“Clienti Non Disalimentabili”). In caso di omesso o parziale pagamento da parte di Clienti Non Disalimentabili della/e fattura/e relative alla fornitura alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, Enerviva invierà al Cliente Non Disalimentabile un sollecito a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dall’invio del medesimo sollecito. Decorso il termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito senza che il Cliente fornisca idonea documentazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata attestante l’avvenuto pagamento della fattura insoluta, Enerviva avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento del Cliente ai sensi dell’art. 1456 c.c., e potrà procedere, per l’energia elettrica a risolvere il contratto di trasporto e dispacciamento ai sensi dell’art. 24 del TIMOE, per la fornitura di gas naturale a richiedere al Distributore la risoluzione contrattuale per morosità del punto di riconsegna (PDR). L’impresa di distribuzione provvederà ad attivare rispettivamente, per il POD moroso i servizi di Maggior tutela o di Salvaguardia, per il PDR moroso il Servizio di ultima istanza (FUI) o, qualora ne sia impossibile l’attivazione, il servizio di Default.
Enerviva è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza in assenza del previo invio della comunicazione di costituzione in mora. Enerviva è altresì tenuta a corrispondere un indennizzo di 20 (venti) euro qualora la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza in violazione: (i) del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, (ii) del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, (iii) del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.